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TARIFFARIO POST RIFORMA CARTABIA (EX DM 150/2023) DAL 15.11.2023

TARIFFARIO MEDIAZIONE OVMF 

DM 150/2023 entrato in vigore dal 15.11.2023

 

CRITERI ESPLICATIVI e INFORMATIVA

1. INDENNITÀ E SPESE PER IL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE 

Per il primo incontro di mediazione, ciascuna parte/centro di interessi deve versare all’organismo le indennità di mediazione, costituite dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese di mediazione - queste ultime comprendenti il compenso del mediatore -, oltre alle spese vive

1.1 Spese di avvio e spese di mediazione del I incontro

Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione per il primo incontro devono essere versate da ciascuna parte/centro di interessi al momento del deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione mediante bonifico bancario sul c/c dell’O.V.M.F., IBAN:

IT19H0503411750000000038149

Con causale obbligatoria: Spese di mediazione + NOMINATIVO della PARTE nel cui interesse è effettuato il versamento; le parti aderenti devono indicare nella causale anche il NRM della mediazione.   

La/e contabile/i del/dei bonifico/i deve essere depositata contestualmente al deposito della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione, e devono altresì essere indicati in modo completo i dati per l’emissione della/e fattura/e (vedi anche successivi punti 9 e 10).

 

Dette spese sono indicate nelle tabelle riportate in calce, ove sono state calcolate applicando i criteri di cui all’art. 28 commi 4 e 5 del DM 150/2023 e dunque distinte a seconda del valore della lite, e a seconda che si tratti di mediazione volontaria (=facoltativa) oppure di mediazione obbligatoria/demandata/contrattuale (=mediazione prevista come condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex artt. 5, 5 quater e 5 sexies D.Lgs 180/2010 riformato dal D.Lgs 149/2022).  

1.2 Spese vive

Le spese ammontano a:

€ 12 Iva inclusa per ogni raccomandata

€ 20 Iva inclusa per ogni raccomandata estera

€ 20 Iva inclusa per ogni richiesta di fissazione di incontro telematico

€ 5 Iva inclusa per ogni rilascio di firma digitale one-shot

Ai sensi dell’art. 28 comma 3 D.M. 150/2023, all’Organismo di Mediazione devono essere altresì corrisposte le spese per la convocazione delle parti, per fornire gli strumenti di sottoscrizione digitale dei verbali e degli accordi alle parti prive di propria firma digitale, e per il rilascio delle copie dei documenti previsti dall’art. 16 co 3 e 4 del DM 150/2023.

Al momento del deposito della domanda di mediazione o di adesione devono essere versate dalla parte interessata anche le spese per la convocazione delle parti e per la fissazione dell’incontro telematico, mediante bonifico bancario sul c/c dell’O.V.M.F., 

IBAN: IT19H0503411750000000038149

Con causale: Spese convocazione parti e telematico + NOMINATIVO della PARTE nel cui interesse è effettuato il versamento; la/e parte/i aderente/i deve/ono indicare nella causale anche il NRM della mediazione.   

A richiesta dell’Organismo, devono essere versate dalla parte interessata le spese per l’invio di ulteriori raccomandate, e/o ulteriore richiesta di fissazione di incontri telematici, e la richiesta di firma digitale.

Sono pure integralmente a carico delle parti gli eventuali costi per traduzioni, asseverazioni o quant’altro previsto per i casi di notifica per pubblici proclami o all’estero. 

1.3. Spese ulteriori di mediazione per il primo incontro

Se il procedimento si conclude all’esito del primo incontro di mediazione, senza che sia raggiunta una conciliazione fra le parti, non sono dovute spese ulteriori oltre a quelle stabilite per il deposito della domanda e/o dell’adesione ex art 28 comma 6 D.M. 150/2023, indicate nelle tabelle sopra richiamate, salve le eventuali spese vive.

Se il primo incontro di mediazione si conclude con la conciliazione, ciascuna parte/centro di interessi deve versare all’Organismo le “ulteriori spese di mediazione” ex art 30 comma 1 D.M. 150/2023” così come indicate nelle tabelle pubblicate sul sito dell’Organismo per l’ipotesi: “esito primo incontro, chiusura con conciliazione”.

Dette “ulteriori spese di mediazione” devono essere versate mediante bonifico bancario sul c/c dell’O.V.M.F., IBAN:

IT19H0503411750000000038149

Con causale obbligatoria: NRM della mediazione, NOMINATIVO della PARTE nel cui interesse è effettuato il versamento, spese conciliazione I incontro.  

 

2. “SPESE ULTERIORI DI MEDIAZIONE” PER INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO  

Quando il procedimento di mediazione viene rinviato ad un incontro successivo al primo, sono dovute da ciascuna parte/centro di interessi le “ulteriori spese di mediazione” ex art 30 comma 3 del D.M. 150/2023, così come indicate nelle tabelle riportate in calce per l’ipotesi: “esito primo incontro, rinvio ad incontri successivi”.

Se, in esito al secondo incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si conclude senza conciliazione, nulla è più dovuto, come da tabelle riportate in calce, ipotesi: “esito incontri successivi al primo, chiusura senza conciliazione”, salve le eventuali spese vive.

Se, in esito al secondo incontro o ad incontri successivi, il procedimento di mediazione si conclude con la conciliazione, sono dovute le “ulteriori spese di mediazione” ex art 30 comma 2 del D.M. 150/2023, così come indicate nelle tabelle riportate in calce per l’ipotesi: “esito incontri successivi al primo, chiusura con conciliazione”.

Quando dovute, le “ulteriori spese di mediazione” devono essere versate mediante bonifico bancario sul c/c dell’O.V.M.F., IBAN:

IT19H0503411750000000038149

Con causale: NRM della mediazione, NOMINATIVO della PARTE nel cui interesse è effettuato il versamento, ulteriori spese mediazione, incontri successivi al I.

(N.B., nel caso di successivo esito positivo del procedimento, andrà effettuato il versamento dovuto con la stessa causale e l’aggiunta: “con conciliazione”).

Le ulteriori spese di mediazione per incontri successi al primo non sono dovute in caso di rinvio tecnico, ossia quando è necessario per il rinnovo della notifica o conoscerne l’esito, per l’estensione del contraddittorio o per l’incarico al CTM. 

3. RIDUZIONE DEL QUINTO

Le tabelle dell’Organismo sono state approntate in conformità all’art. 28 comma 7 e all’art. 30 comma 4 del D.M. 150/2023; pertanto, per tutti i casi in cui la mediazione è condizione di procedibilità della domanda, le indennità di mediazione ex art 28 commi 4 e 5 e le ulteriori spese di mediazione ex art 30 commi 1, 2 e 3 del medesimo D.M. 150/2023, sono ridotte di un quinto rispetto a quelle corrispondenti, stabilite per le mediazioni volontarie.

4.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA E DEL VALORE DELL’ACCORDO

La parte che presenta la domanda di mediazione indica il valore della controversia in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile, e sullabase di idonea documentazione. Quando ciò non Le è possibile, deve specificare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore e indicando lealmente lo scaglione di valore indeterminato più probabile.

Nel caso in cui nella domanda di mediazione il valore della controversia non è indicato o è indicato in modo errato, esso è determinato dall’Organismo, che lo comunica alla parte istante. 

Anche la parte aderente deve indicare il valore della controversia, in conformità ai criteri previsti dagli articoli da 10 a 15 del Codice di Procedura Civile, e precisare le ragioni che ne rendono indeterminabile il valore, indicando lealmente lo scaglione di valore indeterminato più probabile, allegando idonea documentazione, in particolare, quando amplia l’oggetto della controversia. 

Il valore della controversia va indicato nel verbale del primo incontro di mediazione; se, sulla base della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il valore della controversia risulta modificato rispetto alla domanda di mediazione, o se le parti non concordano sul suo valore, il Mediatore ne dà segnalazione all’Organismo per la determinazione o rideterminazione.

L’accordo di conciliazione contiene l’indicazione del relativo valore.  Se l’accordo definisce questioni ulteriori rispetto a quelle considerate per la determinazione del valore del procedimento, l’Organismo ne determina il valore, dandone comunicazione alle parti.

5. CENTRI DI INTERESSE

Quando più parti rappresentano un unico centro di interessi, esse sono tenute a versare le spese di mediazione in via fra loro solidale, ma come fossero un’unica parte.  

Due o più parti rappresentano un unico centro di interessi quando, astrattamente, esse non possono avere interessi confliggenti, ossia quando hanno un interesse giuridico astrattamente inscindibile (ad es. costituiscono un unico centro di interessi i condomini comproprietari dello stesso appartamento, che agiscono nei confronti di altro condomino a causa di una infiltrazione; sono invece centri di interessi distinti tutti i singoli eredi attori o convenuti in una causa di divisione, perché in astratto ciascuno potrebbe essere in conflitto di interessi con l’altro).

Nella domanda di mediazione e nella dichiarazione di adesione sottoscritte da più parti va indicato se esse rappresentano uno o più centri di interessi.

Il numero di centri di interesse, rispetto alle parti istanti e alle parti aderenti, deve risultare indicato nel verbale del primo incontro di mediazione; se, sulla base della sopravvenienza di nuovi elementi di valutazione o nuovi fatti allegati, il numero di centri di interesse risulta modificato rispetto a quanto risulta dalla domanda di mediazione o dalla dichiarazione di adesione, o se non viene raggiunto un accordo fra le parti al riguardo, il Mediatore lo segnala prontamente all’Organismo, perché provveda a determinarlo.

6. AUMENTI FINO AL 20% DELLE SPESE DI MEDIAZIONE

Secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.M. 150/2023, in caso di conciliazione in incontri successivi al primo, le spese di mediazione possono essere maggiorate fino al 20%, o per l’esperienza e competenza dimostrata dal mediatore designato su concorde indicazione delle parti, o per la particolare complessità delle questioni oggetto della procedura, o per l’impegno richiesto al mediatore, valutabile anche in base al numero degli incontri / alla durata del procedimento / alla proposta di conciliazione dallo stesso formulata.

7. SOGGETTI OBBLIGATI AL PAGAMENTO DELLE SPESE

Ai sensi dell’art 34 del D.M. 150/2023, le parti, siano istanti o aderenti, sono solidamente obbligate a corrispondere all’organismo le indennità/spese di mediazione.

8. COPIA VERBALI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

L’Organismo rilascia copia dei verbali del procedimento di mediazione solo se sono state corrisposte per intero le spese di mediazione dovute da tutte le parti che partecipano al procedimento

9. FATTURAZIONE

Le parti del procedimento di mediazione nel cui interesse sono effettuati i pagamenti delle spese di mediazione devono fornire tempestivamente all’Organismo i propri dati fiscali e recapiti anagrafici anche di posta elettronica, o posta elettronica certificata, e il codice univoco, ove previsto, al fine di consentire la corretta fatturazione, ed, eventualmente, di beneficiare del credito d’imposta (vedi punto 10.

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