SI AVVISA CHE LE INDENNITA’ EX LEGGE 28/2010 E SUCC. MOD.
VERRANNO APPLICATE A TUTTI I PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
INIZIATI CON ISTANZA DEPOSITATA FINO AL 14.11.2023.
- L’INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
L’indennità di mediazione è comprensiva delle spese di avvio del procedimento di mediazione e delle spese di mediazione.
Le spese di mediazione integrano il compenso dell’O.V.M.F. ai sensi dell’art. 17, comma 5 ter, del D.Lgs. n. 28/2010.
A sensi del Regolamento di procedura e codice etico dell’O.V.M.F., ciascuna parte è tenuta a versare all’Organismo:
1) le spese di avviodel procedimento (è € 40,00 + IVA = € 48,80 per liti di valore fino a 250.000,00 euro ed € 80,00 + IVA = € 97,60 per quelle di valore superiore), all’atto della presentazione presso la Segreteria Amministrativa, rispettivamente, della domanda di mediazione o della dichiarazione di adesione, in contanti o mediante pagamento bancomat;
2) l’intero ammontare delle spese di mediazione (ècalcolato in base alle TABELLE 1) e 2) che seguono) successivamente al primo incontro (o incontro preliminare) se lo stesso si è concluso con l’accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, mediante bonifico bancario sul c/c dell'O.V.M.F.: IT19H0503411750000000038149, con causale obbligatoria: “SPESE DI MEDIAZIONE: n.r.m.____ /…., NOMINATIVO DELLA PARTE nel cui interesse è effettuato il versamento”.
Nelle TABELLE 1) e 2), al valore della controversia (colonna 1.), che va calcolato in base ai criteri sotto indicati, corrisponde l’ammontare delle spese di mediazione per il caso in cui il primo incontro (o incontro preliminare) si sia concluso con l’accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione (colonna 2.) e per il caso di raggiungimento di accordo amichevole(colonna 3.).
- CALCOLA Le TUe spese di MEDIAZIONE
2.1. SE l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (c.d. mediazione OBBLIGATORIA):
(ai sensi dell’art. 5, commi 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010)
TABELLA 1)
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(DPR 145/11 ART. 5 CO. B) |
Fino a € 1.000,00 |
€ 52,86 |
€ 19,83 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 |
€ 105,74 |
€ 39,65 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 |
€ 195,20 |
€ 73,20 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 |
€ 292,80 |
€ 109,80 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 |
€ 488,00 |
€ 183,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 |
€ 813,34 |
€ 305,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 |
€ 1.220,00 |
€ 610,00 |
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00 |
€ 1.525,00 |
€ 381,25 |
Da € 1.000.001,00 a € 1.500.000,00 |
€ 1.830,00 |
€ 457,50 |
Da € 1.500.001,00 a € 2.000.000,00 |
€ 2.135,00 |
€ 533,75 |
Da € 2.000.001,00 a € 2.500.000,00 |
€ 2.318,00 |
€ 579,50 |
Da € 2.500.001,00 a € 3.000.000,00 |
€ 2.501,00 |
€ 625,25 |
Da € 3.000.001,00 a € 3.500.000,00 |
€ 2.684,00 |
€ 671,00 |
Da € 3.500,001,00 a € 4.000.000,00 |
€ 2.867,00 |
€ 716,75 |
Da € 4.000.001,00 a € 4.500.000,00 |
€ 3.050,00 |
€ 762,50 |
Da € 4.500.001,00 a € 5.000.000,00 |
€ 3.172,00 |
€ 793,00 |
Oltre € 5.000.001,00 |
€ 5.612,00 |
€ 1.403,00 |
SE SI TRATTA DI MEDIAZIONE VOLONTARIA:
(in tutti gli altri casi)
TABELLA 2)
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(DPR 145/11 ART. 5 CO. B) |
Fino a € 1.000,00 |
€ 79,30 |
€ 19,83 |
Da € 1.001,00 a € 5.000,00 |
€ 158,60 |
€ 39,65 |
Da € 5.001,00 a € 10.000,00 |
€ 292,80 |
€ 73,20 |
Da € 10.001,00 a € 25.000,00 |
€ 439,20 |
€ 109,80 |
Da € 25.001,00 a € 50.000,00 |
€ 732,00 |
€ 183,00 |
Da € 50.001,00 a € 250.000,00 |
€ 1.220,00 |
€ 305,00 |
Da € 250.001,00 a € 500.000,00 |
€ 2.440,00 |
€ 610,00 |
Da € 500.001,00 a € 1.000.000,00 |
€ 3.050,00 |
€ 762,50 |
Da € 1.000.001,00 a € 1.500.000,00 |
€ 3.660,00 |
€ 915,00 |
Da € 1.500.001,00 a € 2.000.000,00 |
€ 4.270,00 |
€ 1.067,50 |
Da € 2.000.001,00 a € 2.500.000,00 |
€ 4.636,00 |
€ 1.159,00 |
Da € 2.500.001,00 a € 3.000.000,00 |
€ 5.002,00 |
€ 1.250,50 |
Da € 3.000.001,00 a € 3.500.000,00 |
€ 5.368,00 |
€ 1.342,00 |
Da € 3.500,001,00 a € 4.000.000,00 |
€ 5.734,00 |
€ 1.433,50 |
Da € 4.000.001,00 a € 4.500.000,00 |
€ 6.100,00 |
€ 1.525,00 |
Da € 4.500.001,00 a € 5.000.000,00 |
€ 6.344,00 |
€ 1.586,00 |
Oltre € 5.000.001,00 |
€ 11.224,00 |
€ 2.806,00 |
- I CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
- Il valore della controversia è indicato nella domanda di mediazione a norma del Codice di Procedura Civile.
- Il valore della controversia è determinato dall’Organismo qualora motivatamente ritenga che esso differisca da quello indicato dalla parte istante o vada adeguato in ragione dell’oggetto determinato o delle pretese formulate dalla parte chiamata che aderisce al procedimento.
- Qualora il valore della controversia sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla sua determinazione, l’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00.
- Ai fini della determinazione delle spese di mediazione, qualora il valore della controversia sia indeterminato o indeterminabile, sulla base degli elementi disponibili, l’Organismo attribuisce comunque un valore economico alla controversia di € 10.000,00, o di € 25.000,00, o di € 50.000,00, o di € 250.000,00 - in base agli scaglioni evidenziati nelle TABELLE 1) e 2) -; in tali casi, nella domanda di mediazione, la parte istante ha comunque facoltà di limitare il valore della pretesa ad un determinato importo.
- Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta superiore, l’Organismo ridetermina l’importo delle spese di mediazione in base al corrispondente scaglione.
- In generale, l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella A del Regolamento di procedura e codice etico dell’Organismo, è aumentato, o ridotto, nelle ipotesi individuate nell’art. 16, comma 4, lettere da a) ad e), del D.M. del Ministero della Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modificazioni.
- In particolare, in caso di successo della mediazione, l’Organismo aumenta in misura non superiore ad 1/4 l’importo delle spese di mediazione già determinato.
- La quantificazione delle spese di mediazione di cui alla TABELLA 1) tiene conto della riduzione di 1/3 dell’importo delle spese di mediazione previsto per i procedimenti di cui all’art. 5, commi 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010 (c.d. mediazione obbligatoria).
- Con riferimento alle controversie di valore più elevato, rientranti negli scaglioni da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 e da 2.500.001,00 a 5.000.000,00 di cui alla Tabella A del D.M. 180/2010, la determinazione delle spese di mediazione vene effettuata in base ai sotto-scaglioni di cui alle TABELLE 1) e 2).
- E’ UTILE, INOLTRE, SAPERE CHE:
- Le spese di mediazione comprendono l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti; esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento, di nomina di un collegio di mediatori o di nomina di uno o più mediatori ausiliari.
- In aggiunta all’indennità di mediazione, le parti sono tenute al rimborso dei costi sostenuti dall’Organismo per lo svolgimento del procedimento (es. spese postali, ecc..).
- Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi si considerano come un’unica parte.
- L’Organismo rilascia copia del verbale del procedimento di mediazione solo se sono state corrisposte per intero le indennità di mediazione di tutte le parti che partecipano al procedimento.
- Ciascuna parte ha facoltà di anticipare per la parte che non ha provveduto al pagamento le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
- Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che, nel corso del primo incontro, si sia espressa sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione.
- Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, commi 1 bis e 2, del D.Lgs. n. 28/2010, o si tratti di mediazione demandata dal Giudice, le parti che possiedono i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'art. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, sono esonerate dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo.
- A ciascuna parte che corrisponde l’indennità di mediazione, alla quale l’Organismo rilascia fattura di pagamento, è riconosciuto un credito di imposta nella misura e con le modalità fissate dall’art. 20 del D.Lgs. n. 28/2010 (si precisa che, ai fini del riconoscimento del credito di imposta, è necessario vi sia esatta corrispondenza tra la persona fisica o giuridica che partecipa alla mediazione e la fattura di pagamento dell’indennità di mediazione).