AGEVOLAZIONI E BENEFICI FISCALI - CREDITO D’IMPOSTA
Gli articoli contenuti nel Capo II bis, gli artt. 17 e 20 del D.Lgs 28/10, come riformati/introdotti dal D.Lgs 149/2022 (e L. 197/2022) e i successivi decreti attuativi: DM Giustizia dell’1.08.2023 e DM 150/2023, prevedono i seguenti benefici, anche fiscali, per i procedimenti di mediazione:
Atti esenti da imposta di bollo e accordi esenti da imposta di registro
Art. 17 commi 1 e 2 D.Lgs 28/2010 riformato dal D.Lgs 149/2022
Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.
Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall'imposta di registro entro il limite di valore di 100.000 (centomila) euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
Credito d’imposta
Art. 20 commi 1, 2 e 3 D.Lgs 28/2010 riformato dal D.Lgs 149/2022
1 Alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell’art. 127 commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di mediazione obbligatoria o demandata dal Giudice, alle parti è altresì riconosciuto un credito d’imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l’assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.
2. I crediti d’imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche, e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d’imposta sono ridotti alla metà.
3. E’ riconosciuto un ulteriore credito d’imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione nel limite dell’importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.
DM giustizia 1 agosto 2023 pubblicato in G.U. 7 agosto 2023
A pena di inammissibilità, la domanda di attribuzione del credito (o quella comulativa se vengono richiesti più crediti d’imposta in caso di più mediazioni) va presentata su piattaforma accessibile dal sito giustizia.it, mediante credenziali SPID, CIEId almeno di livello 2 e CNS (nel caso in cui il richiedente sia una persona giuridica, le credenziali saranno quelle del suo legale rappresentante), entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di conclusione della procedura.
I contenuti della domanda di attribuzione del credito e gli allegati sono diversi nel caso in cui l’accordo sia stato raggiunto o meno, e nel caso di mediazione demandata, e sono indicati nel DM Giustizia dell’1.08.2023 (vedi sezione “normativa” nel sito dell’Organismo)
Il credito d'imposta deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditied è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi d'impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito d'imposta non da' luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, ne' del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.