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News e circolari

TUTTE LE NEWS IN FORMATO ESTESO

Mar 14, 2024

ISCRIZIONE ELENCO MEDIATORI OVMF

News
Le iscrizioni nell’elenco dei Mediatori dell’O.V.M.F. sono sospese a tempo indeterminato, atteso che sono in corso gli adeguamenti necessari per il mantenimento delle iscrizioni dell’Organismo e dei Mediatori nei Registri di cui all’art. 3 del D.M. n. 150/2023. Verrà data comunicazione della pubblicazione nel sito dell’O.V.M.F. dei modelli da utilizzare per la presentazione delle nuove iscrizioni.
Mar 14, 2024

NOVITA’ CREDITI D’IMPOSTA

News
La domanda di attribuzione cumulativa dei crediti d’imposta previsti all’art. 20 del D.Lgs n. 28/2010, in relazione alle indennità di mediazione ed ai compensi pagati ai legali, per le mediazioni presentate dopo il 30 giugno 2023 e concluse entro il 31 dicembre 2023, dev’essere inoltrata dalle parti interessate, a pena di inammissibilità, entro il 31 marzo 2024 e tramite la piattaforma web resa disponibile dal Ministero di Giustizia all’indirizzo: https://lsg.giustizia.it. Le condizioni ed i requisiti per la presentazione delle domande sono previsti nel D.M. Giustizia 1° agosto 2023.
Feb 01, 2024

Nuove tariffe post-Riforma Cartabia e criteri esplicativi

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La normativa sulla mediazione, conciliazione e negoziazione assistita (v. D.Lgs n. 28/2010 e ss modd), è stata oggetto di ampie modifiche in seno alla cd Riforma Cartabia v. D. Lgs n. 149/2022, in particolare riferite alle modalità di svolgimento del procedimento di mediazione, all’introduzione di ulteriori materie rispetto alle quali lo svolgimento della mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 riformato, e, infine, al calcolo delle spese delle procedure di mediazione. Il nuovo regime delle spese della mediazione stabilito dalla Riforma Cartabia, come indicato nel D.M. 150/2023, entrato in vigore il 15.11.2023, prevede i minimi e massimi entro i quali gli Organismi di Mediazione possono stabilire le proprie tariffe. Lo scorso dicembre, il Nuovo Tariffario dell’Organismo Veronese di Mediazione Forense, con tabelle ancora una volta distinte, a seconda se si tratti di mediazioni che costituiscono condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5 comma 1 del D. Lgs 28/2010 riformato (= obbligatorie / demandate / previste da clausola contrattuale), oppure mediazioni volontarie (= facoltative), è stato pubblicato nel sito dell’O.V.M.F. (v. homepage, barra dei menu a tendina “tariffari”, bottone “tariffario post Riforma Cartabia”); in adeguamento all’impostazione della nuova normativa, nelle nuove tabelle erano stati indicati gli importi tariffari dovuti al netto dell’IVA (al 22%). Al fine di agevolare e semplificare il lavoro di tutti, oggi il nuovo “tariffario Post riforma Cartabia” che trovate pubblicato nel sito, è stato modificato inserendo nelle tabelle gli importi comprensivi anche dell’imposta dovuta. Si precisa che nella prima tabella del nuovo tariffario, sono indicati in grassetto gli importi che ciascuna parte o centro di interessi, a seconda del valore della vertenza, è tenuta a versare all’Organismo al momento della presentazione della domanda di mediazione, o della dichiarazione di adesione. Tutti gli iscritti sono invitati a prendere buona nota dei criteri esplicativi e dell’informativa sulle nuove tariffe post-Riforma Cartabia, pubblicate in una con le tabelle di cui sopra; scorrendo il menù a tendina alla voce “tariffari”, potranno essere inoltre visionate le informative sulle nuove regole introdotte dalla Riforma riguardanti credito d’imposta e agevolazioni e benefici fiscali, così come sulle nuove regole previste per le ipotesi di patrocinio a spese dello Stato.
Mar 10, 2023

Riforma Cartabia: Sottoscrizione Verbali di Mediazione

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Si comunica che a seguito dell’introduzione del D. Lgs 149/2022, le mediazioni possono tenersi solo con due modalità: - con tutte le parti e i legali in presenza ex art 8 L. 28/10 nuovo testo, con conseguente apposizione di firme in via analogica; - nel caso in cui anche una soltanto delle parti partecipi da remoto, la mediazione si considererà con modalità telematica ex art 8 bis L 28/10 testo riformato ed è obbligatoria la firma digitale per tutte le parti e i difensori. Pertanto le mediazioni con modalità telematica (nello specifico, l’espletamento degli incontri di programmazione e conclusivi) richiedono che tutte le parti ed i difensori siano muniti di firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata.
Feb 16, 2023

IMPORTANTI NOVITA'

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Si comunica l’introduzione di alcune importanti novità con riguardo all’attività dell’Organismo di Mediazione: - Scelta del Mediatore: da ora è possibile scegliere il Mediatore in fase di attivazione del procedimento di mediazione. Al momento la scelta appare solo nel formato stampabile in pdf dell’istanza ma a breve anche il format telematico verrà implementato. Si ricorda di scegliere il nominativo del Mediatore dall’elenco per materia pubblicato sul sito dell’Organismo https://www.organismoveronesemediazioneforense.it/index.php/chi-siamo/elenco-mediatori-per-materia. In fase di adesione si può optare per la conferma del Mediatore o per il rifiuto, affidandosi all’assegnazione causale affidata al Gestionale. - Gratuito patrocinio: per poter beneficiare dell’istituto del gratuito patrocinio agli aventi diritto nel procedimento di mediazione, è necessario allegare alla domanda di mediazione la ricevuta del deposito della presentazione on line della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato effettuata sulla piattaforma RICONOSCO. Sarà cura poi del difensore depositare in Segreteria dell’OVMF l’esito della domanda di ammissione. - Spese di avvio e indennità di mediazione nelle procedure demandate dal Giudice in materia volontaria: Si comunica che a partire da gennaio 2022 l’OVMF si adeguerà a quanto previsto dalla Legge: > per quanto riguarda le spese di avvio, si applicherà l’art. 20 sub 2 capo V del Regolamento dell’Organismo laddove cita che “per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 48,80 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 97,60 per quelle di valore superiore”. > per quanto riguarda le indennità relative alle domande di mediazione demandate dal Giudice in materia facoltativa: verranno applicati i criteri di determinazione dell’indennità vigenti come statuiti dall’art. 16 del D.M. n. 180/2010 come modificato dal D.M. 04.08.2014 n. 139.
Mar 20, 2020

AVVISO IMPORTANTE: EMERGENZA CORONAVIRUS

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Egregi mediatori, Egregi colleghi, Alla luce degli ultimi provvedimenti governativi questo Organismo comunica la sospensione di tutti gli incontri di mediazione fissati sino alla data dell’11 maggio p.v.Gli incontri saranno rinviati a data da destinarsi, che potrà essere ragionevolmente indicata successivamente al 11 maggio, secondo l’evolversi della situazione di emergenza sanitaria volta al contenimento della diffusione del virus.Le domande di mediazione presentate in questi giorni saranno comunque ricevute ed elaborate dalla Segreteria, ma si attenderà di fissare il primo incontro al momento in cui prevedibilmente si potranno riprendere i normali ritmi lavorativi. Un caro abbraccio a tutti, La Presidente OVMF
Mag 07, 2019

PRESENZA DELLE PARTI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

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Con sentenza n. 8473 del 27.03.2019 la Corte di Cassazione ha riconfermato l’orientamento già espresso da Tribunali e Corti d’Appello sulla presenza delle parti al procedimento di mediazione. “Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. … Ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.” Si invitano pertanto i colleghi a tenere in considerazione questa indicazione invitando i propri clienti a presenziare agli incontri di mediazione. La stessa sentenza enuncia altresì la necessità che, ove la persona debba farsi rappresentare, la procura al legale non sia idonea a tal fine e la parte debba invece “rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”. Tale enunciato ha portato i primi commentatori a ritenere necessaria una procura notarile, aspetto su cui si invita a voler prestare la massima attenzione.
Giu 14, 2018

ADESIONE AI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE

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Si avvisa che, con riferimento alle adesioni ai procedimenti di mediazione, è necessario aderire formalmente in Segreteria, o a mezzo pec all’indirizzo segreteria@pec.organismoveronesemediazioneforense.it entro cinque giorni dalla data fissata per l’incontro, e comunque entro un termine ragionevole per l’organizzazione dell’incontro, pena il rinvio dello stesso per consentire la regolare formalizzazione.
Giu 30, 2017

Da luglio 2017 lo Split Payment

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Con la presente si comunica che dal 01 luglio 2017 l’Organismo Veronese di Mediazione Forense è soggetto a split payment, pertanto occorrerà indicare sulla fattura elettronica emessa dopo tale data la dicitura S “Scissione dei pagamenti” selezionando tale voce nella compilazione della fattura e continuando a recare l’esposizione dell’IVA senza computarla nelle liquidazioni periodiche.L’importo saldato al fornitore sarà al netto dell’IVA che verrà liquidata al Fisco direttamente dal nostro Ente.Si avvisa che tutte le fatture pervenute senza la scissione dei pagamenti verranno rifiutate.
Mar 08, 2017

Corso di aggiornamento per mediatore civile e commerciale Verona e Vicenza

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FORMATORI: Dott. Luca Santi: Dottore commercialista e revisore legale, conciliatore (ante d. Lgs. 28/2010) e mediatore presso più Organismi di mediazione. Presidente della Commissione Arbitrato e Mediazione del O.D.C.E. C. di Verona. Formatore teorico – pratico in ADR. Cultore della materia Modelli Organizzativi e gestionali – Univ. di Verona. Avv. Elisa Fichera: avvocato iscritto all’Ordine di Verona sin dal 1992 ed iscritta all’Albo dei professionisti abilitati alle Magistrature superiori dal 2004 a tutt’oggi. Esperienza come componente di collegi arbitrali - anche come Presidente di Collegio. Formatore teorico-pratico in ADR per Medyapro – Centro Mediazione. Mediatore iscritto presso diversi organismi di mediazione. Membro fondatore ed attualmente Presidente dell’ASSAMEF – Associazione Avvocati Mediatori Forensi con sede in Verona. Il Corso si terrà:6 - 11 APRILE 2017 c/o sede di MEDYAPRO, VIA MAMELI 11 – VERONA 12 - 21 APRILE 2017 c/o PALAZZO DELLE OPERE SOCIALI, PIAZZA DUOMO, 2 – VICENZA IN CORSO DI ACCREDITAMENTO PRESSO L’ODCEC VERONA e VICENZA nonché presso C.N.F. Per iscrizioni e per il contenuto dettagliato del corso (LINK) PER INFO: 045/838.92.62 – info@medyapro.it- http://medyapro.it/corsi/ Il corso si sviluppa in due distinti moduli di 9 ore è possibile l’iscrizione anche ad un singolo modulo prezzo dell’intero corso euro 160,00 (sconto associati ASSAMEF e mediatori Medyapro euro 150,00) prezzo di un singolo modulo di 9 ore euro 90,00 (sconto associati ASSAMEF e mediatori Medyapro euro 80,00) Il corso si terrà con almeno 8 iscritti per ciascun modulo. MedyaPro, divisione ADR di Progest Servizi Srl, Via Mameli 11 – Verona info@medyapro.it
Dic 15, 2015

Circolare informativa

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Comunichiamo le seguenti risoluzioni, con l’obiettivo di rendere il servizio di mediazione fornito da questo Organismo sempre più efficace, oltre che più efficiente. 1)Determinazione del valore della controversia per la quantificazione dell’indennità di mediazione. Il valore della controversia è fissato dall’Organismo sulla base delle deduzioni della parte istante contenute nella domanda di mediazione e degli elementi ad essa allegati, anche in analogia a quanto previsto e regolato dall’art. 10 c.p.c. Tale indicazione, compiuta dal Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo allo stato degli atti in sede di istruttoria preliminare della domanda di mediazione, è tuttavia suscettibile di rideterminazione da parte dell’Organismo su proposta motivata del mediatore e formulata a verbale dopo avere consultato sul punto le parti in contraddittorio tra loro. L’art. 20, comma 1, del Regolamento di p. e c.e. di questo Organismo va dunque inteso nel senso che la rideterminazione del valore della controversia – da cui si determina la quantificazione dell’indennità di mediazione – potrà avvenire, di regola, solo in aumento nel rispetto delle prescrizioni sopra precisate; la rideterminazione del valore della mediazione in diminuzione, invece, costituisce ipotesi eccezionale e, come tale, potrà avvenire sempre e comunque solamente ad opera dell’O.V.M.F., su proposta motivata del mediatore e formulata a verbale dopo avere consultato sul punto le parti in contraddittorio tra loro e, comunque, entro e non oltre il primo incontro programmatorio. 2)Individuazione dei centri di interesse. L’individuazione dei centri di interesse coinvolti in un procedimento di mediazione è attività che può richiedere il contributo del mediatore, a seguito della identificazione degli interessi e delle posizioni di tutte le parti partecipanti; salvo – sempre e in ogni caso – il rispetto del principio del contraddittorio e delle libera dialettica tra e con le medesime. In ogni caso, l’indicazione dei centri di interesse, che viene effettuata dal Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo all’iniziale istruttoria del procedimento dopo il deposito della sola domanda di mediazione è atto interlocutorio, che consegue una valutazione compiuta allo stato degli atti. Al riguardo, si ricorda che, nella prospettiva della più ampia affermazione dell’istituto della mediazione e con l’intento di incentivare le parti ad accedere alla procedura di mediazione, questo Organismo ha assunto da diverso tempo l’indirizzo di presumere la sussistenza di un unico centro di interessi nel caso in cui più parti siano assistite da un medesimo legale. Tale presunzione è tuttavia suscettibile di riconsiderazione da parte dell’Organismo su proposta motivata del mediatore e formulata a verbale dopo avere consultato sul punto le parti in contraddittorio tra loro, in tutte quelle ipotesi in cui il mediatore rilevi un conflitto di interessi tra le diverse posizioni delle parti rappresentate dal medesimo legale o, comunque, ravvisi un intento elusivo nella loro scelta di essere trattate come unico centro di interessi.
Mag 25, 2015

Chiarimenti sulla facolta’ di delega nel procedimento di mediazione

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Si raccomanda all'utenza particolare attenzione nella predisposizione delle 'deleghe': la rappresentanza sostanziale della parte durante gli incontri di mediazione e la rappresentanza tecnica conferita all'avvocato, sono concetti giuridicamente indipendenti e distinti. Quanto al primo, la parte può incaricare una diversa persona (accidentalmente anche il suo stesso difensore) di rappresentarla sul piano sostanziale, conferendo ad essa i relativi poteri; a tal fine potrà essere utilmente utilizzato il ‘modulo A’, allegato alla domanda di mediazione e alla dichiarazione di adesione. Nel secondo caso, invece, è necessario e opportuno che all'avvocato difensore (e solo all'avvocato, non al praticante nemmeno se abilitato) sia conferito apposito ed espresso mandato alla rappresentanza tecnica e all'assistenza specifiche per la procedura di mediazione, non potendosi ritenere sufficiente un generico mandato alle liti ove pure sia contemplata la facoltà di transigere e/o conciliare la lite. Questo Organismo ritiene che il modello di delega previsto nel ‘modulo A’, allegato alla domanda di mediazione e alla dichiarazione di adesione, quando rilasciata all’avvocato difensore munito di procura alle liti, valga a integrare pienamente entrambi i requisiti sopra considerati. Si fa presente – tuttavia – che il richiamato ‘modulo A’ non contempla la facoltà, per il delegato, di delegare a sua volta una altro soggetto in rappresentanza della parte rappresentata; l’eventuale facoltà di subdelega in capo al primo delegato, dunque, dovrà essere all’uopo specificamente prevista e resa espressa.
Mag 15, 2015

FATTURAZIONE ELETTRONICA

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​A sensi di quanto previsto dall’art. 6, comma 6 del decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, così come modificato dall’art. 25 del Decreto Legge 66 del 24/4/14 (convertito nella Legge n. 89 del 23/6/14) a decorrere dal 31/3/2015 l’Organismo Veronese di Mediazione Forense (OVMF) presso l’Ordine degli Avvocati di Veronapotrà accettare solo fatture trasmesse in forma elettronica e recanti i dati sotto indicati, ivi compreso in particolare il numero di partita IVA e il Codice Univoco. Questo Organismo non potrà,quindi, più procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico. ​Per tali finalità, ogni Amministrazione ha definito il proprio ufficio predisposto al ricevimento delle fatture elettroniche, individuato da un codice che obbligatoriamente deve essere inserito nella fattura elettronica per consentirne il corretto recapito al destinatario. L’informazione relativa al Codice Univoco Ufficio deve essere inserita nella fattura elettronica in corrispondenza dell’elemento del tracciato 1.1.14 denominato “Codice Destinatario”. ​Si fornisce, quindi, il dettaglio delle informazioni riferibili all’Organismo Veronese di Mediazione Forense presso l’Ordine degli Avvocati di Verona necessarie per l’invio della fattura elettronica: • Denominazione Ente: Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona • Codice fiscale: 80007660238 • Partita Iva:​​​04020470235 • Indirizzo Pec:segreteria@pec.organismoveronesemediazioneforense.it • Codice IPA​​odav_023 • Codice Univoco UfficioXA3L3I • Nome UfficioOrganismo Veronese di Mediazione Forense​ Si informa che eventuali richieste di chiarimento potranno essere inviate all’indirizzo info@organismoveronesemediazioneforense.it
Apr 27, 2015

Ordinanza Consiglio di Stato n. 1694 del 22.4.2015 – Spese di avvio

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SPESE DI AVVIO Con ordinanza n. 1694 del 22 aprile 2015,il Consiglio di Stato, Sez. IV, ha sospeso la sentenza del TAR Lazio n. 1351 del 2015che aveva annullato il comma 2 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010. Detta disposizione prevede che le spese di avviosono dovute all’Organismo di mediazione anche in caso di esito negativo del primo incontro informativo -dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento -. Le parti sono tenute dunque a corrispondere le spese di avvio,le quali, ai sensi del comma 2 dell’art. 16 predetto,comprendono, a loro volta, lespese vive documentate e le spese generali sostenute dall’Organismo, quantificate nella misura forfetaria di € 40,00, oltre IVA. Si riporta di seguito il testo dell’ordinanza cautelare del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati presso la stessa in Roma, via dei Portoghesi, 12, contro l’UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI (UNCC), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio De Notaristefani di Vastogirardi e Francesco Storace, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via Crescenzio, 20, e con l'intervento di ad adiuvandum: - signori Roberto NICODEMI, Maria AGNINO, Antonio D’AGOSTINO, Alessandra GULLO, Gemma SURACI, Monica MAZZENGA, Gabriella SANTINI, Laura NICOLAMARIA, Nicola PRIMERANO, Luigi RAPISARDA, Elisabetta ZENONI, Alessandra TOMBOLINI, Sabina MARONCELLI, Stefano AGAMENNONE, Silvia MONTANI, Elena ZAFFINO, Elisabetta Carla PICCIONI, Luciano CAPOGROSSI GUARNA, Giuliana SCROCCA, Maurizio FERRI, Matilde ABIGNENTE, Guido CARDELLI, Marco Fabio LEPPO, Alessandra ROMANINI, Claudio DRAGONE, Roberta D’UBALDO, Corrado DE MARTINI, Arnaldo Maria MANFREDI, Eugenio GAGLIANO, Fabio CAIAFFA e Daniela BERTES, rappresentati e difesi dall’avv. Gemma Suraci, con domicilio eletto presso la stessa in Roma, via degli Scipioni, 237, - ASSOCIAZIONE PRIMAVERA FORENSE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Marco Benucci, con domicilio eletto presso lo stesso in Roma, via corso d’Italia, 29; per la riforma della sentenza del T.A.R. del Lazio nr. 1351/2015, notificata in data 5 marzo 2015. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l’art. 98 cod. proc. amm.; Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) e gli atti di intervento dei soggetti in epigrafe indicati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di parziale accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 21 aprile 2015, il Consigliere Raffaele Greco; Uditi gli avv.ti Storace e De Notaristefani per la appellata, l’avv. Suraci e l’avv. Benucci per gli intervenienti ad adiuvandum e l’avv. dello Stato De Carlo per le Amministrazioni appellanti; Ritenuto, quanto al profilo della legittimazione processuale della ricorrente in primo grado, che l’indicazione di quest’ultima nell’epigrafe della sentenza impugnata è frutto di evidente fraintendimento, essendo fuori discussione il carattere nazionale (e non meramente locale), e conseguentemente la rappresentatività, dell’associazione che ha proposto il ricorso introduttivo del giudizio; Ritenuto, nei limiti della sommaria delibazione propria della fase cautelare, che l’appello risulta assistito da sufficiente fumus nella parte in cui censura l’integrale annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del d.m. 18 ottobre 2010, nr. 180, atteso che: - l’uso del termine “compenso” nel comma 5-ter dell’art. 17 del d.lgs. 4 marzo 2010, nr. 28 (introdotto dalla “novella” del 2013), è manifestamente generico e improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria de qua, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione” (art. 16, d.lgs. nr. 28/2010); - ciò premesso, nulla quaestio essendovi per le spese di mediazione, nelle quali è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione” (art. 16, comma 10), il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù del decisum qui contestato sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del medesimo d.lgs. nr. 28/2010; - quanto alle spese di avvio - le quali a tenore del censurato comma 2 dell’art. 16 comprendono, a loro volta, da un lato le “spese vive documentate” e dall’altro le spese generali sostenute dall’organismo di mediazione – queste ad avviso della Sezione effettivamente non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria dianzi citata; - quanto sopra, in particolare, è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso a un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del d.lgs. nr. 28/2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuto – ancorché in misura ridotta – anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione (e, quindi, anche in ipotesi di esito negativo del primo incontro per il quale le spese di avvio sono dovute); Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare è meritevole di accoglimento limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni dette non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5-ter, d.lgs. nr. 28/2010, potendo invece essere devoluta alla sede del merito la trattazione di tutti i residui profili oggetto di causa (ivi comprese le questioni di legittimità costituzionale riproposte dall’originaria ricorrente con l’appello incidentale); P.Q.M. Il Consiglio…
Mar 04, 2015

Regolamentazione del pagamento delle spese di avvio e delle spese documentate nei procedimenti pendentie successivi al 23 gennaio 2015.

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Il Tar per il Lazio ha recentemente pronunciato due sentenze che riguardano la mediazione civile: la sentenza n. 1351 del 23 gennaio 2015 e la sentenza n. 1421 del 26 gennaio 2015. In particolare, con la sentenza n. 1351/2015, il TAR per il Lazio, pur confermando la legittimità della mediazione obbligatoria e, più in generale,del nuovo modello di mediazione introdotto con D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (cd. Decreto del Fare”, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ha annullato il comma 2 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, che prevedeva la corresponsione delle spese di avvio, nonché il comma 9 che prevedeva la corresponsione di almeno la metà delle spese di mediazione prima del primo incontro, ritenendo dette disposizioni in contrasto con l’art. 17, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 28/2010, che stabilisce che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo dimediazione”. Si ricorda che il comma 2 dell’art. 16 del D.M. n. 180/2010 prevedeva che: “Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro un importo di euro 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro e di euro 80,00 per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento. L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo”. A sua volta, il comma 9 dello stesso art. 16 prevedeva che: “Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà”. In sostanza, il Tar per il Lazio ha statuito che il primo incontroprogrammatico, che si conclude con il mancato accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, deve essere totalmente gratuitoper le parti, con l’effetto prevedibile che i costi di gestione dei procedimenti di mediazione ricadranno sugli Avvocati che, con i loro contributi annuali, finanziano le spese di gestione e tutte le attività dell’Ordine degli Avvocati e, dunque, dell’Organismo di mediazione, che del primo è dipartimento non autonomo. In ogni caso: 1. pur essendo dubbio che l’OVMF sia tenuto a dare esecuzione alla sentenza del TAR per il Lazio, in quanto l’Ordine degli Avvocati di Verona, del quale l’OVMF costituisce dipartimento non autonomo, ha approvato un regolamento di procedura che non dispone un rinvio recettizio all’art. 16, comma 2, del D.M. 180/2010, ma determina in misura fissa le spese di avvio in € 40,00 oltre IVA, né ha attuato il comma 9 predetto; 2. considerata la censurabilità di detta sentenza, in quanto la riforma introdotta con il Decreto del Fare, nello stabilire che “nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”,si riferisce al corrispettivo per l’attività di mediazione svolta e non alle spese di avvio, che coprono i costi e le spese di gestione del procedimento e considerato che la sentenza del TAR del Lazio è suscettibile di essere impugnata innanzi al Consiglio di Stato; 3. attesotuttavia l’invito rivolto per iscritto a tutti gli Organismi di mediazione ed anche all’OVMF dalla Direzione Generale Civile del Ministero della Giustiziadi adeguarsi immediatamente a tale decisione fino ad eventuali nuove comunicazioni; 4. nell’attuale stato di incertezza giuridica ed in attesa che la situazione si chiarisca, l’OVMF, di concerto con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verona, ha deciso di soprassedere,per il momento,alla richiesta di pagamento delle spese di avvio e delle spese documentate. Nel dettaglio, in relazione ai procedimenti pendenti al 23 gennaio 2015 (con domande di mediazione depositate prima di tale data), che non abbiano già esperito, a tale data, il primo incontro programmatico con l’accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, e ai procedimenti avviati a partire dal 23 gennaio 2015, l’Organismo restituirà l’ammontare delle spese di avvio e delle spese documentate eventualmente già corrisposte, emettendo nota di accredito, sempre che le parti, anche per tramite dei legali che le assistono a ciò delegati, non dichiarino espressamente di rinunciare alla restituzione di quanto rispettivamente corrisposto a tale titolo entro il termine che verrà assegnato. La restituzione avverrà dopo il primo incontro programmatico che non dia ingresso alla procedura di mediazione e che sia, dunque, conclusivo del procedimento. L’OVMF si riserva di chiedere alle parti la corresponsione delle spese di avvio e delle spese documentate allorché la questione venisse chiarita nel senso della debenza; tuttavia, per il momento, non ne richiederà il pagamento, né le parti sono tenute a tanto, ferma la facoltà delle stesse di provvedere al pagamento, che dovrà essere accompagnato da espressa rinuncia alla ripetizione. Si precisa che, in caso di proseguimento della mediazione dopo il primo incontro programmatico, gli importi dell’indennità di mediazione,comprensiva delle spese di avvio e delle spese di mediazione, oltre alle spese documentate, non subiscono variazioni e devono essere corrispostidalle parti integralmente secondo le modalità fissate nel regolamento di procedura e codice etico dell’OVMF.
Ott 02, 2014

DM 4/8/2014

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E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Ministeriale del 4 agosto 2014 n. 139, che modifica il Decreto del Ministro della Giustizia n. 180 del 2010, sulla determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché sull'approvazione delle indennità spettanti agli organismi. Il D.M. 139/2014, in vigore dal 24 settembre 2014, introduce significative novità; in particolare: 1) il mediatore non può essere parte ovvero rappresentare o in ogni modo assistere parti in procedure di mediazione dinanzi all'organismo presso cui è iscritto o relativamente al quale è socio o riveste una carica a qualsiasi titolo; il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino la professione negli stessi locali (cfr. art. 6 che introduce l’art. 14 bis del D.M. 180/2010); 2) non può assumere la funzione di mediatore colui il quale ha in corso ovvero ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti, o quando una delle parti è assistita o è stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che ha esercitato la professione negli stessi locali; in ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di cui all'articolo 815, primo comma, numeri da 2 a 6, del codice di procedura civile (cfr. art. 6 che introduce l’art. 14 bis del D.M. 180/2010); 3) le spese di avvio del procedimento di mediazione per le controversie di valore superiore a euro 250.000,00 ammontano ad euro 80,00 (oltre IVA) per ciascuna parte (cfr. art. 7 che modifica l’art. 16 del D.M. 180/2010); 4) i mediatori che, alla data del 24 settembre 2014, non hanno completato l'aggiornamento professionale in forma di tirocinio assistito di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b) del D.M. 18/2010 e successive integrazioni e modificazioni, devono provvedervi entro il termine di un anno dalla data stessa (cfr. art. 9, comma 2). Il relativo documento è come al solito disponibile nella pagina download nella categoria NORMATIVE
Set 17, 2013

DAL 20 SETTEMBRE 2013 ENTRA IN VIGORE LA NOVELLA NORMATIVA IN MATERIA DI MEDIAZIONE INTRODOTTA DAL DECRETO DEL FARE.

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In forza dell’art. 84 del D.L. 69/2013 - Decreto del Fare -, convertito con modificazioni nella L. 98/2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 agosto 2013, a partire dal prossimo 20 settembre per i prossimi quattro anni, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale nelle seguenti materie: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari; inoltre, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale quando il giudice, anche d’appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, dispone detto esperimento. Il Decreto del Fare introduce altre significative novità in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. E’ previsto un primo incontro (da fissarsi entro trenta giorni dal deposito della domanda di mediazione) durante il quale il mediatore, chiarita la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e solo in caso di accordo in tal senso egli procederà con il relativo svolgimento. Se, all’esito del primo incontro, le parti non raggiungono un accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione, si considera avverata la condizione di procedibilità della domanda giudiziale e all’Organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso, ma solo il rimborso delle spese di avvio del procedimento pari € 40,00, oltre a IVA, e delle eventuali ulteriori spese documentate. E’ previsto, inoltre, l’obbligo delle parti di partecipare al primo incontro, e agli incontri successivi fino alla conclusione della procedura di mediazione, con l’assistenza dell’avvocato e che l’accordo di mediazione, sottoscritto anche dagli avvocati, che ne attestano e certificano la conformità alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Diversamente dal passato, inoltre, il procedimento di mediazione avrà durata non superiore a tre mesi, termine decorrente dalla data di deposito della domanda di mediazione, che deve essere presentata presso un Organismo del luogo del giudice territorialmente competente per la controversia. Si segnala infine che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimenti di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., e condanna la parte costituta al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio. A partire dal 18 settembre 2013, saranno disponibili i modelli della domanda di mediazione e della dichiarazione di adesione aggiornati alla novella normativa.
Set 13, 2013

DUE NUOVI DOCUMENTI NELLA SEZIONE NORMATIVE

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Due nuovi inserimenti nella SEZIONE DOWNLOAD categoria NORMATIVA raggiungibile dal menu in alto. Il D.Lgs. 28 2010_con modifiche_D.L. 69 2013 convertito e il Testo coordinato Decreto del Fare - artt. 84 e 84 - bis
Gen 22, 2013

AGGIORNAMENTI A MODELLI E REGOLAMENTO

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Disponibile online la versione del Regolamento OVMF aggiornato al 19/11/2012. Il documento è raggiungibile dal menù MEDIAZIONE alla voce Regolamento di procedura e codice etico. Inoltre disponibili le versioni aggiornate al 22/1/2013 dei modelli di adesione e mediazione nella sezione download.
Ott 31, 2012

Sentenza Corte Costituzionale

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A seguito della comunicazione dell’Ufficio Stampa della Corte Costituzionale del 24 ottobre 2012, con il quale viene reso noto che la Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione, si precisa quanto segue. Il servizio di mediazione di questo Organismo prosegue regolarmente. Dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale (art. 136 Cost.), tutte le mediazioni obbligatorie si intendono convertite in volontarie, con conseguente facoltà per la parte istante di rinunciare espressamente alla relativa domanda. In caso di rinuncia alla domanda di mediazione, l’Organismo Veronese di Mediazione Forense provvederà all’archiviazione del procedimento, trattenendo le spese di avvio e comunicando quanto eventualmente ancora dovuto a titolo di indennità sulla base del servizio effettivamente prestato. In ogni caso, nei procedimenti di mediazione vertenti nelle materie di cui all’art. 5 del D.Lgs. n. 28/2010, questo Organismo continuerà a calcolare le indennità di mediazione con le riduzioni e gli aumenti di cui all’art. 16, comma 4, del D.M. n. 180/2010, così come modificato dall’art. 5 del D.M. 145/2011.
Lug 16, 2012

NUOVO TARIFFARIO ONLINE

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Disponibile online e raggiungibile dal menù MEDIAZIONE|TARIFFARIO, il TARIFFARIO con tutti i prezzi e le spiegazioni necessarie al calcolo, caso per caso.
Mag 02, 2012

MODULISTICA MEDIAZIONE IN MATERIA ASSICURATIVA

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Disponibile dal menù "Modulistica | Sezione download" la nuova modulistica per "Domanda di mediazione" e per "Dichiarazione di adesione alla mediazione" in MATERIA ASSICURATIVA.
Mar 19, 2012

MODULISTICA EDITABILE

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E' disponibile on-line da oggi 20 marzo 2012 il formato editabile della modulistica dal menù "Modulistica | Sezione download" con l’indicazione delle modalità di pagamento e di tutte le materie per le quali la mediazione è obbligatoria dal 20 marzo 2012.
Nov 02, 2011

DELIBERA CD SEDUTA N.39 DEL 12 OTTOBRE 2011

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Seduta n. 39 del 12 ottobre 2011 - sentito l’avv. Barbara Bissoli, visto il comma 2 dell’art. 3 del Regolamento di proc. e c. e. ai sensi del quale la tenuta dell’elenco dei Mediatori è ispirata al criterio di proporzione tra il numero di Mediatori iscritti e
Ott 03, 2011

NUOVO ARTICOLO del Prof. Domenico Dalfino

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Prof. Domenico Dalfino - La mediazione e la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed il ruolo dell'Avvocatura Per prendere visione dell'articolo, fate click qui.
Set 27, 2011

AVVERTENZE

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Si raccomanda agli avvocati di compilare, per la predisposizione degli atti introduttivi del procedimento (domanda di mediazione e dichiarazione di adesione), i modelli predisposti dall’OVMF, al fine di agevolare l’attività di gestione dei procedimenti.
Mar 19, 2011

SCHEDA MEDIATORE AGGIORNATA

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Disponibile online la versione aggiornata al 12 aprile 2011 Clicca qui per aprire il documento