Mediazione
Presentazione
La mediazione è un procedimento di risoluzione dei conflitti relativi a diritti disponibili, nel quale un terzo neutrale, imparziale ed indipendente – il mediatore – non decide, ma assiste le parti, guidando la loro negoziazione, orientandole nella individuazione dei rispettivi interessi e facilitando un accordo reciprocamente soddisfacente, che può nascere spontaneo o su sua proposta.
Il mediatore coinvolge le parti nel fine condiviso di giungere al comune soddisfacimento e ad un accordo vantaggioso per entrambe, promuovendo l'ascolto attivo e la mutua collaborazione.
La mediazione non mira pertanto a sostituirsi al sistema giudiziario, ma – essendone complementare – propone una soluzione differente dei conflitti che, basandosi sulla reciproca soddisfazione, supera la contrapposizione tra chi vince e chi perde.
La mediazione è di tre tipi:
- obbligatoria, nei casi previsti dall’art. 5, comma 1 - bis del D.Lgs. n. 10/2010 (condizione di procedibilità della domanda giudiziale)
- demandata dal giudice, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 10/2010 (condizione di procedibilità della domanda giudiziale);
- volontaria, sulla base di una clausola di mediazione, contrattuale o statutaria.
La mediazione è caratterizzata da:
Collaborazione delle parti
Le parti, con l'assistenza del mediatore, possono non solo risolvere il problema specifico, ma giungere al risultato di ristabilire ed anche rafforzare le proprie relazioni. Le parti, esprimendo la loro visione del disaccordo ed ascoltandosi reciprocamente, possono giungere alla soluzione, decidendo ambito e portata dell'accordo, secondo i bisogni e gli interessi personali.
Riservatezza
La riservatezza è una caratteristica fondamentale della mediazione. In tal senso, tutti i partecipanti al procedimento assumono l’obbligo di riservatezza, volto a garantire la maggiore libertà di espressione e di contenuti, che non saranno rivelati all'esterno. L'obbligo di riservatezza è, peraltro, garantito anche dal fatto che i mediatori dell’OVMF sono tutti avvocati.
Competenza
I mediatori ammessi nell'Elenco dell’OVMF sono avvocati che, oltre a possedere specifici requisiti di onorabilità, sono formati e aggiornati nelle tecniche di mediazione da Organismi di formazione abilitati dal Ministero di Giustizia a svolgere l’attività di formazione dei Mediatori.
Imparzialità
Il mediatore non favorisce nessuna delle parti.
Indipendenza
Il mediatore non ha legami oggettivi o soggettivi con le parti.
Neutralità
Il mediatore non ha un diretto interesse all'esito del procedimento di mediazione.
Rapidità
Il procedimento di mediazione può consentire la risoluzione del conflitto in una sola seduta e, comunque, si conclude entro tre mesi dal deposito presso l’OVMF della domanda di mediazione.
Economicità
I costi del procedimento di mediazione sono contenuti nelle sole spese di avvio del procedimento, pari a € 40,00 oltre a IVA, oltre ad eventuali ulteriori spese documentate, nel caso in cui il primo incontro si concluda con il mancato accordo circa la possibilità di iniziare la procedura di mediazione. Sono fissati tra il minimo e il massimo dello scaglione della tabella delle indennità - allegata al Regolamento di procedura e codice etico - individuato in ragione del valore della controversia, se, all’esito del primo incontro, le parti decidono di iniziare la procedura di mediazione. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. L’accordo di mediazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 50.000,00. Alle parti che corrispondono l’indennità all’OVMV è riconosciuto un credito d’imposta per un importo fissato dal Ministero della Giustizia sino alla concorrenza massima di € 500,00, in caso di successo della mediazione, e sino alla concorrenza della metà, in caso di insuccesso.
Efficacia
L'accordo di mediazione sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, attestando e certificando la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico, costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. In tutti gli altri casi, l’accordo e il verbale sono omologati, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norma imperative e dell’ordine pubblico, e costituiscono titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.