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PRESENZA DELLE PARTI AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Con sentenza n. 8473 del 27.03.2019 la Corte di Cassazione ha riconfermato l’orientamento già espresso da Tribunali e Corti d’Appello sulla presenza delle parti al procedimento di mediazione.

“Il legislatore ha previsto e voluto la comparizione personale delle parti dinanzi al mediatore, perché solo nel dialogo informale e diretto tra parti e mediatore, conta che si possa trovare quella composizione degli opposti interessi satisfattiva al punto da evitare la controversia ed essere più vantaggiosa per entrambe le parti. … Ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato.”

Si invitano pertanto i colleghi a tenere in considerazione questa indicazione invitando i propri clienti a presenziare agli incontri di mediazione.

La stessa sentenza enuncia altresì la necessità che, ove la persona debba farsi rappresentare, la procura al legale non sia idonea a tal fine e la parte debba invece “rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista”.

Tale enunciato ha portato i primi commentatori a ritenere necessaria una procura notarile, aspetto su cui si invita a voler prestare la massima attenzione.